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Fare testamento… perché prevenire è meglio che curare

Scritto da Ernesto_Rubolino il 10 Marzo 2009
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testamento

Come si sa, il passaggio a miglior vita di genitori o parenti porta con sé, per chi resta, non soltanto dolore e tristezza ma anche tanti problemi riguardanti l’eredità e suoi destinatari. Con l’apertura delle successioni, infatti, oltre agli inevitabili litigi e confronti tra i soggetti coinvolti, è possibile trovarsi di fronte anche a inaspettate sorprese.

L’asse ereditario
Sempre più spesso, probabilmente per via della crescente frammentazione dei gruppi famigliari, l’eredità di un parente stretto può dover essere divisa anche con parenti lontani di cui magari non si conosceva neanche l’esistenza. Salvo diversa disposizione scritta del soggetto, infatti, gli eredi sono individuati direttamente dal Codice Civile secondo un preciso schema di suddivisione in quote del patrimonio che comprende, oltre al coniuge, ai figli e ai fratelli (in assenza di figli), anche gli ascendenti (in assenza di figli) e i parenti entro il 6° grado (in assenza di altri eredi).

Il testamento
Per contenere la dispersione del patrimonio, è tuttavia possibile predisporre un testamento mediante il quale decidere in anticipo a chi lasciare i propri beni mobili e immobili. Il testamento, che diviene efficace soltanto dopo la morte del testatore, è infatti lo strumento mediante il quale, in modo semplice, chiunque (maggiorenne e capace di intendere e volere) può regolare la successione del proprio patrimonio secondo una precisa volontà.
In verità, in presenza di coniuge, figli o ascendenti (cosiddetti legittimari), la normativa vigente non consente di decidere la destinazione dell’intero patrimonio, e dunque di diseredare i parenti più prossimi. In tutti questi casi, infatti, il Codice Civile suddivide il patrimonio in due parti: una quota “legittima” ed una “disponibile”.

Il patrimonio, tra quota legittima e quota indisponibile
La prima (quota di legittima) individua la parte di eredità che, anche contro la volontà della persona defunta, deve necessariamente andare agli eredi legittimari, mentre la seconda (quota disponibile) identifica la porzione di eredità che un soggetto può lasciare a chiunque, ivi compresi gli eredi già beneficiati dalla quota di legittima.
Come si diceva, la predisposizione di un testamento è un’operazione molto semplice che può anche essere portata a termine senza alcuna spesa e senza l’intervento o il supporto di costosi professionisti specializzati. La legge prevede infatti la possibilità di redigere quello che viene definito “testamento olografo”, cioè un documento scritto interamente dal testatore di proprio pugno e su qualsiasi pezzo di carta, all’interno del quale è possibile decidere a chi lasciare determinati beni mobili e immobili. Per essere valido, il testamento olografo deve essere scritto a mano, deve essere datato e firmato dal testatore (nome e cognome). I testamenti predisposti anche in minima parte da terzi soggetti o compilati mediante macchina da scrivere o computer sono infatti considerati nulli.

Gli elementi essenziali del testamento
A scopo cautelativo si consiglia di redigere il documento in due copie e di identificare al suo interno gli eredi e i beni a questi lasciati, uno ad uno, in modo chiaro e inequivocabile, consapevoli del fatto che, qualora i soggetti inseriti nel testamento o identificati dalla legge muoiano prima dell’apertura del testamento stesso, a questi succedono i loro parenti più prossimi. Per evitare complicazioni, è inoltre opportuno che all’interno del documento, della cui esistenza il testatore non è tenuto ad avvisare nessuno, sia inserita una formula di revoca delle precedenti volontà testamentarie inserendo la frase: “il presente testamento sostituisce ed annulla i precedenti”.
Una volta completato, il documento può essere depositato presso un notaio oppure conservato in casa o in qualsiasi altro luogo sicuro (es. cassetta di sicurezza).

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