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cos'è e come funziona


In una compravendita immobiliare, tra un primo interesse a concludere l’affare e l’atto di vendita definitivo, spesso è fondamentale mettere nero su bianco le caratteristiche del passaggio di una proprietà in modo da tutelare la parte acquirente e la parte venditrice.
In una compravendita immobiliare, tra un primo interesse a concludere l’affare e l’atto di vendita definitivo, spesso è fondamentale mettere nero su bianco le caratteristiche del passaggio di una proprietà in modo da tutelare la parte acquirente e la parte venditrice.
Questo passaggio si chiama compromesso o preliminare compravendita, ed è la scrittura privata tra acquirente e venditore che definisce alcuni punti chiave prima del rogito notarile

Cos’è?

Il contratto preliminare di compravendita, detto anche compromesso, è il documento che stabilisce le condizioni di acquisto di una casa. La parte venditrice e la parte acquirente si impegnano rispettivamente a vendere ed a comprare l’immobile oggetto della compravendita. Questo è uno strumento giuridico che obbliga il venditore e l’acquirente a riportare nel contratto alcuni punti fondamentali riguardanti la futura compravendita, con l’impegno di rispettare alla lettera tutti i passaggi.

I punti chiave

Quando si stipula è necessario inserire alcuni punti fondamentali affinchè il contratto sia considerato regolare:

La stipula implica degli obblighi per entrambe le parti. L’acquirente si impegna a saldare il prezzo stabilito nei tempi e nelle modalità indicate nel contratto e il venditore a sua volta si obbliga a cedere le quote dell’immobile come stabilito, e salvo diversi accordi, il bene deve essere libero da vincoli, oneri, pignoramenti, trascrizioni pregiudizievoli ed ipotecarie.

Quanto costa la registrazione?

Una volta sottoscritto il contratto che definisce la futura vendita, questo dovrà essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula. Le spese da sostenere per la registrazione riguardano le seguenti tasse

Inadempimento del contratto

Nel caso in cui una delle due parti si rifiutasse di stipulare il rogito definitivo, anche in seguito all’impossibilità materiale di poter proseguire con la compravendita per qualsiasi ragione, l’altra parte in riferimento all’art.2932 del codice civile, potrà ottenere a suo favore una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, avendo diritto ad un risarcimento di danni da inadempimento.

Fonte: Money.it

10/04/2024 | Gruppo

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